ESTRATTO DEL REGOLAMENTO


 

V - ELEZIONI

 

5.1 Diritto di voto per il rinnovo degli Organi Pastorali

 

5.1.1 - Hanno diritto di voto tutti coloro che fanno parte legittimamente dell’Associazione (art. 4 dello Statuto; artt. 2.1 e 2.1.3 del Regolamento).

 

5.1.2 - Perde il diritto di voto:

chi è incorso in sanzioni canoniche (cf artt. 313-338 Codice di Diritto Canonico;

– chi per più di dodici mesi, coincidenti con l’ultimo anno di mandato precedente la data delle elezioni, non partecipa regolarmente e/o attivamente alla vita del Rinnovamento nello Spirito Santo per cause non giustificate.

 

5.1.3 - Il diritto di voto non può essere esercitato tramite deleghe. Per le elezioni del Livello Diocesano, Regionale e Nazionale, in caso di assenza o impedimento di un Coordinatore, il voto potrà essere espresso da un membro scelto a maggioranza nell’Organo Pastorale da lui presieduto.

 

5.2 Requisiti per le candidature

 

5.2.1 - Le persone che vengono candidate, oltre a testimoniare in modo concreto l’adesione al Rinnovamento nello Spirito Santo, secondo quanto indicato negli artt. 2.1, 3.1.2 e 3.1.3 del Regolamento, devono rispondere a precisi requisiti – verificati nel discernimento comunitario – di idoneità:

a)         umana: buon senso, equilibrio, maturità e senso di responsabilità, specchiata moralità;

b)         spirituale: evidente e comprovato cammino di conversione, vita guidata dallo Spirito Santo, adeguata conoscenza della Parola di Dio e del Magistero derivante da un cammino di formazione permanente;

c)         carismatica: esperienza maturata nell’esercizio dei carismi e capacità di discernimento;

d)         di comunione nella realtà locale e/o nell’Organo pastorale in cui si può essere eletti;

e)         di maturità ecclesiale necessari per affrontare adeguatamente le responsabilità derivanti dall’assunzione dell’incarico;

f)         di impegno temporale adeguato all’incarico assunto e prioritario rispetto ad altri impegni di natura ecclesiale o di tipo associativo o di volontariato.

Non è di ostacolo alla candidatura la relazione di parentela o affinità con altro candidato della stessa lista.

 

 

5.2.2 - Ogni singolo aderente all’Associazione può dichiarare la disponibilità a essere candidato. La dichiarazione di disponibilità a essere formato, secondo quanto previsto dal tradizionale Documento pastorale di prassi elaborato dal Comitato Nazionale di Servizio e dal Consiglio Nazionale in vista delle elezioni, non comporta l’automatica accettazione della candidatura, che è sempre subordinata alla verifica della presenza dei requisiti richiesti, all’effettiva formazione e al discernimento degli Organi Pastorali ai vari Livelli. Non è ammessa, in qualsiasi forma, la propaganda elettorale o l’autocandidatura.

 

5.2.3 - Per essere eletti in un Pastorale di Servizio, di norma, si richiede un’anzianità di almeno due anni dalla data di Effusione e la partecipazione al cammino di orientamento e formazione previsto nel Documento pastorale appositamente emanato, fatta eccezione per il Pastorale di Servizio dei Gruppi di nuova formazione.

 

L’Organo superiore può preventivamente autorizzare deroghe su richiesta dell’Organo Pastorale uscente.

 


Per ulteriori informazioni i fratelli del pastorale di servizio sono a vostra disposizione

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