V - ELEZIONI
5.1 Diritto di voto per il rinnovo degli Organi Pastorali
5.1.1 - Hanno diritto di voto tutti coloro che fanno parte
legittimamente dell’Associazione (art. 4 dello Statuto;
artt. 2.1 e 2.1.3 del Regolamento).
5.1.2 - Perde il diritto di voto:
–
chi è incorso in sanzioni canoniche (cf artt. 313-338
Codice di Diritto Canonico;
– chi per più di dodici mesi, coincidenti con l’ultimo anno
di mandato precedente la data delle elezioni, non partecipa
regolarmente e/o attivamente alla vita del Rinnovamento
nello Spirito Santo per cause non giustificate.
5.1.3 -
Il diritto di voto non può essere esercitato tramite
deleghe. Per le elezioni del Livello Diocesano, Regionale e
Nazionale, in caso di assenza o impedimento di un
Coordinatore, il voto potrà essere espresso da un membro
scelto a maggioranza nell’Organo Pastorale da lui
presieduto.
5.2 Requisiti per le candidature
5.2.1 - Le persone che vengono candidate, oltre a
testimoniare in modo concreto l’adesione al Rinnovamento
nello Spirito Santo, secondo quanto indicato negli artt.
2.1, 3.1.2 e 3.1.3 del Regolamento, devono rispondere a
precisi requisiti – verificati nel discernimento comunitario
– di idoneità:
a) umana: buon senso, equilibrio, maturità e senso
di responsabilità, specchiata moralità;
b) spirituale: evidente e comprovato cammino di
conversione, vita guidata dallo Spirito Santo, adeguata
conoscenza della Parola di Dio e del Magistero derivante da
un cammino di formazione permanente;
c) carismatica: esperienza maturata nell’esercizio
dei carismi e capacità di discernimento;
d) di comunione nella realtà locale e/o nell’Organo
pastorale in cui si può essere eletti;
e) di maturità ecclesiale necessari per affrontare
adeguatamente le responsabilità derivanti dall’assunzione
dell’incarico;
f) di impegno temporale adeguato all’incarico
assunto e prioritario rispetto ad altri impegni di natura
ecclesiale o di tipo associativo o di volontariato.
Non è di ostacolo alla candidatura la relazione di parentela
o affinità con altro candidato della stessa lista.
5.2.2 - Ogni singolo aderente
all’Associazione può dichiarare la disponibilità a essere
candidato. La dichiarazione di disponibilità a essere
formato, secondo quanto previsto dal tradizionale Documento
pastorale di prassi elaborato dal Comitato Nazionale di
Servizio e dal Consiglio Nazionale in vista delle elezioni,
non comporta l’automatica accettazione della candidatura,
che è sempre subordinata alla verifica della presenza dei
requisiti richiesti, all’effettiva formazione e al
discernimento degli Organi Pastorali ai vari Livelli. Non è
ammessa, in qualsiasi forma, la propaganda elettorale o l’autocandidatura.
5.2.3 - Per essere eletti in un Pastorale di Servizio, di
norma, si richiede un’anzianità di almeno due anni dalla
data di Effusione e la partecipazione al cammino di
orientamento e formazione previsto nel Documento pastorale
appositamente emanato, fatta eccezione per il Pastorale di
Servizio dei Gruppi di nuova formazione.
L’Organo superiore può preventivamente autorizzare deroghe
su richiesta dell’Organo Pastorale uscente.
Per
ulteriori informazioni i fratelli del pastorale di servizio
sono a vostra disposizione |